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Proposta di modifica n. 1.1206 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Abolizione del contributo onnicomprensivo annuale per il pagamento delle tasse universitarie e sostituzione con un finanziamento statale, nonché nuove disposizioni in favore degli studenti universitari legate all'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sul territorio nazionale)

  1. I commi da 252 a 267 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati con decorrenza dal 1o novembre 2021.
  2. Per contribuire alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi ai quali si fa fronte con il contributo onnicomprensivo disciplinato dalle disposizioni abrogate dal comma 1, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo con dotazione di euro 2.400 milioni annui a decorrere dal 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, si provvede al riparto del Fondo. Il riparto è riferito a un quinquennio ed il decreto è emanato entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio. In fase di prima applicazione, il decreto è emanato entro il 30 giugno 2021.
  4. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a titolo di ristoro per i costi connessi al pagamento del contributo unico maggiorato del cinquanta per cento, dovuto dagli studenti universitari che, nell'anno accademico 2020/2021, per comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi emanati a causa della diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, siano tenuti ad iscriversi fuori corso.
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le modalità attuative della misura di cui al comma 4, nonché le cause di decadenza e di revoca del beneficio ivi previsto entro i limiti di spesa di cui al successivo comma 6.
  6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

  Conseguentemente all'articolo 89, comma 1, sostituire le parole: l'esonero, totale o parziale, con le seguenti: l'esonero totale.