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Proposta di modifica n. 1.1182 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di affrontare le crisi evolutive dei minori e prevenire gli effetti pregiudizievoli per la salute psico-fisica connessi ad episodi di violenza a danno dei minori e tra i minori nonché al fine di prevenire i fenomeni di disagio sociale e relazionale degli studenti, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono istituti gli sportelli d'ascolto psicologico volti a promuovere una più stretta collaborazione scuola famiglia, con la supervisione di psicologi dell'età evolutiva.
  2. Le istituzioni scolastiche garantiscono il servizio di ascolto psicologico, dedicato alle alunne e agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie, sulla base degli alunni frequentanti e delle particolari esigenze legate alle specificità del territorio soprattutto nelle zone di disagio socio-economico. Il servizio deve essere garantito per almeno 30 ore settimanali.
  3. Le modalità di erogazione del servizio sono determinate dalle singole autonomie scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.