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Proposta di modifica n. 1.1133 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di riequilibrare la ripartizione della spesa farmaceutica tra il tetto della spesa per gli acquisti diretti e il tetto della spesa convenzionata, l'Agenzia italiana del farmaco entro 60 giorni provvede alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT) escludendo i prodotti prescrivibili dai medici di medicina generale per i quali sono venute a mancare le motivazioni di inclusione come definito dalla determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva, l'Agenzia italiana del farmaco può prevedere accordi di remunerazione temporanea sperimentale per specifiche classi di farmaci per patologie incluse nel Piano della cronicità.