Proposta di modifica n. 1.1113 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza contemperando l'esigenza di distanziamento anche tra utenti ed operatori sanitari, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte di studi medici, ambulatori sanitari privati e strutture sanitarie pubbliche e private nonché di farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti, interventi d'urgenza da remoto e assistenza domiciliare da remoto.