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Proposta di modifica n. 1.1099 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali, i contratti finanziati con risorse regionali, i contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché per i posti riservati alle categorie di cui all'articolo 35 che risultano interrotti in data precedente alla durata dei corsi, vengono rimodulati nel computo dei contratti finanziati nell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata l'interruzione, ai sensi di quanto disposto in materia di perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria di cui all'articolo 35, comma 1. L'ammontare della quota economica residua dei contratti di formazione interrotti viene versata da parte dell'Università di competenza al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che la quota già erogata viene finanziata nuovamente dall'ente erogatore.