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Proposta di modifica n. 1.1082 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

  1. Al fine di garantire la fornitura gratuita di tamponi e vaccini per gli operatori di strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, e per i soggetti che vi sono ricoverati, incluse le persone asintomatiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo per tamponi e vaccini per strutture residenziali».
  2. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1. I tamponi e i vaccini vengono forniti gratuitamente, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.