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Proposta di modifica n. 1.1052 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è riconosciuta altresì ai dirigenti delle professioni sanitarie e ai professionisti sanitari del comparto della sanità, nessuno escluso. La misura e la disciplina dell'indennità di esclusività da attribuire, con decorrenza 1o gennaio 2021, ai dirigenti delle professioni sanitarie e ai professionisti sanitari di cui al primo periodo è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 850 milioni di euro.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.