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Proposta di modifica n. 1.1051 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.