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Proposta di modifica n. 1.1018 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1 All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « c) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;
    2 All'articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);» sono aggiunte le seguenti parole: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sopprimere le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.