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Proposta di modifica n. 1.1015 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni per tutela dei lavoratori fragili)

  1. Fino al 30 aprile 2021, a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Tale periodo di assenza è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di una certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.