Proposta di modifica n. 1.1008 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno cessato l'attività commerciale».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 71, valutati in euro 35 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.