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Proposta di modifica n. 1.1006 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «1o gennaio 2022» con le seguenti: «1o gennaio 2023»;
   b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2021» con le seguenti: «per gli anni 2021 e 2022»; di conseguenza, alla fine del comma 1 sostituire le parole: «per l'anno 2021» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;
   c) alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «In ogni caso, entro il 31 dicembre 2022, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le parti sociali rappresentate nel Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali INPS, verifica il conseguimento anche in via prospettica dell'equilibrio tra contributi e prestazioni al fine di verificare la possibilità di evitare, anche parzialmente, l'incremento dell'aliquota di cui al primo periodo del presente comma».
   d) agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.