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Proposta di modifica n. 1.938 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche all'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

  1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati» sono soppresse;
   b) il comma 2 è soppresso;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole «minori di anni quattordici» ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «minore di anni sedici» e le parole «a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico» sono soppresse;
   d) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
   e) al comma 6, le parole «per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
   f) al comma 7, le parole «93 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «143 milioni di euro»;
   g) conseguentemente, in rubrica, le parole «per contatti scolastici» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.