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Proposta di modifica n. 1.936 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Congedo speciale COVID-19 per genitori con figli con disabilità, indipendentemente dalla zona di residenza)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, hanno diritto a fruire di un congedo speciale COVID-19 per il quale è riconosciuta un'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione, indipendentemente dello scenario di gravità e dal livello di rischio che caratterizza la zona di residenza. Per i figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado rimane in ogni caso ferma e prioritaria la garanzia della didattica in presenza in una dimensione effettivamente inclusiva e non meramente formale.
  2. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, a entrambi i genitori e può essere fruito anche nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  3. Per i genitori lavoratori dipendenti l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
  4. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata, per ciascuna giornata indennizzabile, in misura pari all'ottanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'ottanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  5. Il congedo di cui al presente articolo è aggiuntivo rispetto agli altri congedi previsti dalla normativa vigente. È possibile fruire del congedo di cui al presente articolo nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
  6. Le modalità operative per accedere al congedo di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 7, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.