Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.925 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 2, comma 1, l'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non sarà più erogato. Le somme di cui al comma 1 non ancora erogate saranno versate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 6.