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Proposta di modifica n. 1.908 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga dell'esenzione dal contributo addizionale di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto prevista dall'articolo 1, comma 244, legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 7,33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.