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Proposta di modifica n. 1.726 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;
   b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;
   c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

  6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.