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Proposta di modifica n. 1.719 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle entrate provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209.