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Proposta di modifica n. 1.684 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota pari a complessivi 100 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4»;
   b) al comma 2, le parole «I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.