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Proposta di modifica n. 1.676 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo mutui a tasso agevolato)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro, per la concessione di mutui a tasso agevolato della durata non superiore a 20 anni, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di imprese», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. L'erogazione dei mutui agevolati è finalizzata all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.