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Proposta di modifica n. 1.654 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021»;
   c) al comma 2, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021, e le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   d) al comma 3, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021;
   e) al comma 7, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.