Proposta di modifica n. 1.644 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».