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Proposta di modifica n. 1.632 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 13 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le operazioni di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente, gli istituti di credito sono obbligati, al fine di garantire ed agevolare il rapporto di collaborazione con le imprese, a seguito delle prime richieste ricevute, anche a mezzo mail ordinaria dal proprio cliente, a procedere a comunicare al cliente e formalmente, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, l'elenco delle richieste documentali necessarie all'effettuazione dell'istruttoria, per le operazioni finanziarie di cui alle lettere c ed e) del comma 1. Nel termine di 30 giorni consecutivi dal ricevimento della documentazione gli istituti di credito devono comunicare formalmente l'esito dell'istruttoria al proprio cliente, indicando le motivazioni, nel caso di esito negativo o di riduzione di oltre il 20 per cento degli importi richiesti. In caso di mancata risposta, o silenzio dell'istituto di credito, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 144, comma 1, decreto-legislativo 1o settembre 1993, n. 385.».