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Proposta di modifica n. 1.601 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.