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Proposta di modifica n. 1.600 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 36, inserire seguente:

Art. 36-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 209.