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Proposta di modifica n. 1.596 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esonero pagamenti IMU per le imprese turistico –ricettive)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive. Per il medesimo anno, la seconda rata dell'imposta di cui al periodo precedente è ridotta del 70 per cento.
  2. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege, sino a concorrenza, di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 311 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.