presentato il 23/12/2020 in Assemblea della Camera da Riccardo ZUCCONI (FdI) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/12/20
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le imprese turistico ricettive e termali la garanzia si applica alle operazioni che prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e hanno una durata fino a 240 mesi».
6-ter. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».