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Proposta di modifica n. 1.543 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
   Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.