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Proposta di modifica n. 1.515 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle regioni ricomprese dell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi da 1 a 3 pari a 800 milioni di euro nel 2021, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2024 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge;
   b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   c) quanto a 2 miliardi di euro per l'anno 2023 e a 1 miliardo e 200 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

  5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.