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Proposta di modifica n. 1.491 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a) sostituire la parola: «30» con la parola: «50»;
    2) alla lettera b) sostituire la parola: «20» con la parola: «30»;
    3) alla lettera c) sostituire la parola: «10» con la parola: «20»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 sono valutati in 8.870,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.697,4 milioni di euro per l'anno 2022, in 9.783,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 9.869, 8 milioni di euro per l'anno 2024, in 9.956, 2 milioni di euro per l'anno 2025, in 8.269,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 8.111,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 4.718 milioni di euro per l'anno 2028, in 4.412 milioni di euro per l'anno 2029 e in 583,4 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 per 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse del fondo previsto all'articolo 184.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1 sostituire le parole: «e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023,» con le seguenti: «, di 6.000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
   b) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
  Art. 68-bis. – 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole: «e di 7.425,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «, di 7.425,9 milioni di euro per l'anno 2022, e di 3.245,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»;
   c) all'articolo 209 sostituire le parole: «e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».