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Proposta di modifica n. 1.479 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Interventi straordinari per il rinnovo dell'equipaggiamento in dotazione al personale di polizia degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)

  1. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 1.
  3. Il Ministero della giustizia trasferisce al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 209 della presente legge.