presentato il 23/12/2020 in Assemblea della Camera da Vincenza LABRIOLA (Misto) e altri
testo emendamento del 23/12/20
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di energia rinnovabile)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri»;
b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro».