Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.359 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta locali commerciali ubicati in aree montane)

  1. Alle imprese che hanno la sede operativa nelle aree montane del territorio nazionale, con riferimento all'anno di imposta 2020, è riconosciuto un credito di imposta del 75 per cento per le spese sostenute dalle predette imprese per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del credito d'imposta di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
  5. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.