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Proposta di modifica n. 1.337 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

  1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, anche nella forma di copertura delle prime perdite, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea e a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese o che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei soli casi di cui al presente comma, l'Agenzia delle entrate provvede, su istanza del concessionario, alla registrazione degli atti di concessione riconoscendo la durata di cui all'articolo 1, comma 682, delle legge n. 145 del 30 dicembre 2018, a fronte del versamento o dell'imposta di registro a norma di legge e previa verifica del pagamento del canone demaniale secondo quanto stabilito nell'atto di concessione».