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Proposta di modifica n. 1.305 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Anche al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico degli edifici, gli immobili realizzati in periodo antecedente i quaranta anni dall'entrata in vigore la presente legge, e oggetto di lavori di integrale ristrutturazione, anche tramite demolizione e ricostruzione, che garantiscono il miglioramento di almeno due classi energetiche, o il raggiungimento della classe energetica più alta, sono esentati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le parole: 350 milioni e 50 milioni.