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Proposta di modifica n. 1.166 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
   e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
  5. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.520 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 11.
  8. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.520 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 1.520 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali