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Proposta di modifica n. 1.164 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

  1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: «delle spese sostenute nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021» e le parole: «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 4.
  4. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.