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Proposta di modifica n. 1.126 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica alla disciplina fiscale dei lavoratori autonomi dello spettacolo)

  1. All'articolo 54, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
  «9. Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, a prescindere che siano in regime IVA forfettario o meno, le cui attività artistiche, tecniche o amministrative rientrano nell'elenco riportato nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente a euro 46,48 al giorno, elevata a euro 77,46 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo degli importi suddetti. Detti limiti sono ridotti di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal lavoratore autonomo, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevato ad euro 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi spese di trasporti comprovati da documenti emessi dal vettore, concorrono a formare il reddito.
   10. Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal soggetto che si avvale della prestazione lavorativa, o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.».

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10-bis pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.