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Proposta di modifica n. 1.125 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione indennità e contributi assistenziali)

  1. In esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2021, le indennità e contributi riconosciuti dalle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si considerano proventi conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi e pertanto non costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, come disciplinati dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro nell'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.