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Proposta di modifica n. 1.122 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, 1.950 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.960 milioni di euro per l'anno 2023 affluiscono al fondo di cui all'articolo 207.