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Proposta di modifica n. 1.107 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Applicazione del regime fiscale di maggior favore alle indennità operative del personale militare)

  1. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2, 3, 10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.