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Proposta di modifica n. 1.72 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite di cinque milioni di euro. A tale fine è autorizzata alla spesa di cinque milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti e le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
  3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1 lettera a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.
  4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni.