Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.70 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 31 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
   c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per l'anno 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno per l'anno 2021;
   d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 luglio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 luglio 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021.