Proposta di modifica n. 1.33 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 40 milioni di euro annui.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 40 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 208.