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Articolo aggiuntivo n. 63.032 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 63.
  • status: Approvato

testo emendamento del 19/12/20

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
  2. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.
  3. Sono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020. Le predette disponibilità sono altresì utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 1 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 2, si provvede, quanto a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto 23,3 milioni di euro per l'anno 2022, 24,95 milioni di euro per l'anno 2023, 26,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,1 milioni di euro per l'anno 2025, 29,6 milioni di euro per l'anno 2026, 30,95 milioni di euro per l'anno 2027, 32,15 milioni di euro per l'anno 2028, 33,2 milioni di euro per l'anno 2029, e di 34,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.