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Proposta di modifica n. 162.49 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 162.
  • status: Approvato
argomenti:      

testo emendamento del 19/12/20

  All'articolo 162, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro»;

   b) al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro» e, al sesto periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  1-ter. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  1-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: «31 dicembre 2020» fino a: «secondo periodo del medesimo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016».
  1-quinquies. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.
  1-sexies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.
  1-septies. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 1-sexies, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 12,5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro.