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Articolo aggiuntivo n. 7.029 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 7.
  • status: Approvato

testo emendamento del 19/12/20

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche)

   1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

   c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

   d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

   2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 148,1 milioni di euro per l'anno 2021

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è incrementato di 125,3 milioni di euro per l'anno 2022, 20,5 milioni di euro per l'anno 2023, 0,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.