Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 20-ter.02 al ddl C.2828 in riferimento all'articolo 20-ter.

testo emendamento del 17/12/20

  Dopo l'articolo 20-ter, aggiungere il seguente:

Art. 20-quater.
(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

  1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
  2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.
  3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.
  4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo.