Proposta di modifica n. 18.1 al ddl C.2828 in riferimento all'articolo 18.
argomenti:  

testo emendamento del 17/12/20

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Tra le spese sostenute per «altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti», di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge, n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.