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Articolo aggiuntivo n. 17-bis.02 al ddl C.2828 in riferimento all'articolo 17-bis.

testo emendamento del 17/12/20

  Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Misure di sostegno alle società ed associazioni sportive)

  1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.
  2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
  3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019.
  4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, sì provvede: quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.